Se il bollo viene pagato successivamente al termine previsto del 31 gennaio, oltre alla tassa si dovranno corrispondere anche le sanzioni e gli interessi che saranno calcolati in base ai giorni di ritardo nella misura seguente:
– versamento effettuato entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto, si applica una sanzione pari al 2,5% della tassa originaria, oltre gli interessi legali giornalieri calcolati sugli effettivi giorni di ritardo la cui percentuale annua è pari all’1%.
– versamento effettuato dopo il trentesimo giorno di ritardo ma non oltre un anno si applica una sanzione pari al 3% della tassa originaria, oltre gli interessi legali giornalieri calcolati sugli effettivi giorni di ritardo la cui percentuale annua è pari all’1%.
– versamento effettuato oltre un anno di ritardo, si applica una sanzione pari al 30% della tassa originaria più gli interessi pari all’1% fisso per ogni semestre maturato di ritardo.
Alcune Regioni applicano una sanzione ridotta anche per i pagamenti effettuati oltre l’anno, a condizione che il contribuente non sia stato raggiunto da avvisi bonari o da avvisi di accertamento da parte della Regione.
Di seguito l’elenco di queste Regioni e la sanzione applicata per pagamento effettuato oltre l’anno ma prima dell’invio di contenzioso:
– Piemonte: sanzione pari al 10% senza interessi moratori;
– Lombardia: sanzione pari al 30% senza interessi moratori;
– Provincia autonoma Trento: sanzione pari al 3% oltre gli interessi pari all’1% fisso per ogni semestre maturato;
– Veneto: sanzione pari al 10% oltre gli interessi pari all’1% fisso per ogni semestre maturato.
Per pagare il bollo oggi ci si può rivolgere a diversi operatori autorizzati, come le agenzie di pratiche auto, oppure i tabaccai, le poste, le banche. Tuttavia solo nelle Agenzie di pratiche auto si possono correggere in tempo reale i dati eventualmente errati presenti nel sistema, mettendo in regola la propria posizione fiscale ed evitando di incorrere in futuri accertamenti. Fra le agenzie ricordiamo ad esempio quelle targate Sermetra (ve ne sono 1300 sparse su tutto il territorio nazionale), nelle quali tutte le operazioni sono svolte gratuitamente per il cittadino, a eccezione degli oneri di riscossione (dove dovuti).
In generale è buona norma conservare i bolli per 5 anni, per essere in grado di esibire le attestazioni del pagamento nel caso ci fossero discordanze negli archivi informatici. Ma cosa si deve fare se arriva la segnalazione di mancato pagamento per un bollo relativo a una vettura che non ci appartiene più? Oppure se arriva un avviso di pagamento per un bollo o più bolli già pagati? A chi ci si deve rivolgere?
E’ il caso delle cosiddette cartelle pazze: la prima cosa da fare è accertarsi in che data è stato venduto il veicolo, consultando la propria copia dell’atto di vendita se ancora disponibile oppure richiedendo una Visura al PRA, il pubblico registro automobilistico, per un controllo dei dati relativi al veicolo: eventuali passaggi di proprietà, rottamazione, perdita di possesso. Nel caso di avviso di mancato pagamento bisogna recuperare le ricevute e verificarne i dati. In ogni caso è possibile recarsi in un’agenzia che potrà fare le opportune verifiche.
Repubblica.it
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