Assicurazione Auto, altro obbligo per i veicoli: la sentenza per le aree private

Una sentenza della Corte di Cassazione conferma la necessità di stipulare l’assicurazione auto anche per i veicoli che si trovano in aree private.

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Foto di Free-Photos da Pixabay

Tutti i possessori di un veicolo a motore sono a conoscenza di come sia obbligatorio sottoscrivere l’RC auto anche quando l’utilizzo della vettura è limitato (sono comunque disponiblli sul mercato soluzioni temporanee o legate al numero di chilometri percorsi). Forse non tutti lo sanno, ma è necessario avere una polizza attiva anche quando il mezzo si trova all’interno di aree private, come può accadere ad esempio quando viene posizionato in un giardino condominiale o di proprietà privata o in un parcheggio a cui possono accedere solo alcune persone.

Ogni chiarimento a riguardo arriva dalle Sezioni unite della Cassazione con una sentenza (la numero 21983) depositata il 30 luglio. Già in passato la Corte di Giustizia Europea aveva dato un parere in merito, confermato appuntto da questa ultima decisione dei giudici.

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Gudare auto (Foto: Pixabay)

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Assicurazione Auto per vettura in area privata: cosa prevede la normativa

Già lo scorso aprile la Corte di Giustizia Europea si era espressa sulla questione e aveva sottolineato l’obbligo di stipulare l’assicurazione auto anche per i veicoli che non siano idonei alla circolazione, valido anche custoditi in un’area privata in attesa di essere rottamati. L?unica eccezione riguarda i veicoli ritirati dalla circolazione ai sensi delle normative nazionali (ad esempio: in Italia ciò avviene previa cancellazione del veicolo dal PRA).

Non può bastare per essere esentati dal pagamento pensare di avere un veicolo non idoneo alla circolazione in maniera definitiva. Questo, infatti, deve essere stabilito tramite un esame oggettivo che possa certificare la situazione. Un’ulteriore precisazione viene evidenziata dall’Articolo 122 del Codice delle assicurazione. Qui si mette in evidenza l’obbligo assicurativo per tutit i veicoli a motore senza guida di rotaie. In questa categoria rientrano anche i filoveicoli e i rimorchi, che «non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate»

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