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Targa persa o rubata: i passaggi da fare subito per evitare problemi

Retro di un’auto grigia parcheggiata con portatarga posteriore vuoto; sullo sfondo un agente parla con un uomo
Portatarga posteriore vuoto: cosa fare subito in caso di targa smarrita o rubata e come procedere con la denuncia.

Quando una targa viene rubata o smarrita, in viaggio o sotto casa, il proprietario del veicolo deve presentare denuncia entro 48 ore a polizia o carabinieri e seguire la procedura prevista dal Codice della strada per continuare a circolare senza rischiare multe o fermo amministrativo. La regola vale per auto, moto, camper e, in generale, per i veicoli immatricolati: non conta molto, almeno nell’immediato, capire se la targa sia caduta lungo una statale o sia stata portata via in un parcheggio. Conta muoversi in fretta. E farlo nel modo giusto.

Targa rubata o persa: la denuncia va fatta entro 48 ore

Il primo passaggio, previsto dall’articolo 102 del Codice della strada, è la denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa. Deve essere presentata entro 48 ore agli organi di polizia, quindi in un commissariato, in una stazione dei carabinieri o presso altro ufficio competente. È un adempimento semplice, ma decisivo: da quel momento decorrono anche i termini per poter circolare con una soluzione temporanea.

Nella denuncia vanno indicati i dati del proprietario, quelli del veicolo e la circostanza in cui ci si è accorti della mancanza. “Me ne sono accorto all’area di servizio”, oppure “la moto era parcheggiata e al ritorno la targa non c’era più”: sono dettagli utili, anche se spesso non risolvono il caso. In base alle prime verifiche, le forze dell’ordine registrano l’evento e rilasciano copia della denuncia, documento da conservare a bordo.

Diverso è il caso della targa deteriorata. Se la targa c’è ancora ma è rovinata, illeggibile o danneggiata, non si parla di furto o smarrimento: la procedura da seguire cambia e passa comunque attraverso la regolarizzazione del veicolo. La distinzione, spesso sottovalutata, evita errori allo sportello e controlli complicati su strada.

Circolare con una sola targa: cosa dice il Codice della strada

Non basta, per essere in regola, avere ancora una delle due targhe. L’articolo 100 del Codice della strada stabilisce che i veicoli devono esporre gli identificativi previsti, anteriore e posteriore quando richiesti. Se manca anche una sola targa, dunque, il problema è lo stesso: il mezzo non può circolare come se nulla fosse.

Chi continua a viaggiare con la sola targa anteriore o con la sola targa posteriore rischia una sanzione amministrativa compresa, secondo gli importi indicati dalla normativa, tra 87 e 344 euro. Può scattare anche il fermo amministrativo del veicolo, misura che pesa soprattutto quando ci si trova lontani da casa, magari durante un trasferimento o una vacanza già avviata.

È qui che molti automobilisti si confondono. “Tanto una targa ce l’ho”, si sente dire nei piazzali delle officine o agli sportelli delle agenzie pratiche auto. Ma non funziona così. Il veicolo deve essere identificabile secondo le modalità stabilite dalla legge, non con soluzioni parziali o interpretazioni personali.

Pannello sostitutivo: come deve essere fatto e quanto vale

Dopo la denuncia alle forze dell’ordine, il proprietario può applicare un pannello sostitutivo per continuare a circolare in via temporanea. Anche questo passaggio è regolato dall’articolo 102 del Codice della strada, che indica condizioni precise: il pannello deve avere fondo bianco e riportare la stessa combinazione di lettere e numeri della targa originale.

Non è una formalità grafica. La posizione, le dimensioni e i caratteri del pannello devono corrispondere il più possibile a quelli dell’identificativo originario. Per questo le soluzioni improvvisate — un cartone ritagliato, un foglio stampato male, numeri scritti a pennarello — possono esporre a contestazioni durante un controllo. In caso di dubbio, conviene rivolgersi a un’agenzia di pratiche auto, a un’officina o a un centro che sappia predisporre un supporto conforme.

Il pannello temporaneo consente di circolare per 15 giorni dalla denuncia. È un periodo pensato come margine tecnico, non come autorizzazione a tempo indeterminato: serve per consentire un eventuale ritrovamento della targa, da parte del proprietario o delle forze dell’ordine, e per organizzare la pratica successiva se la targa non torna fuori. Quindici giorni, quindi. Non di più.

Dopo 15 giorni serve la reimmatricolazione del veicolo

Se trascorsi i 15 giorni la targa rubata o smarrita non viene ritrovata, l’intestatario deve chiedere la reimmatricolazione del veicolo. Non è previsto il semplice duplicato della vecchia targa: il mezzo riceve nuove targhe, con una diversa combinazione alfanumerica, e viene rilasciato un nuovo Documento unico di circolazione e proprietà.

La pratica può essere avviata presso gli Sportelli telematici dell’automobilista delle delegazioni Aci, negli studi di consulenza automobilistica abilitati oppure direttamente alla Motorizzazione civile. I tempi e i costi possono variare in base all’ufficio e alla documentazione disponibile, ma la traccia è la stessa: denuncia, richiesta di reimmatricolazione, rilascio delle nuove targhe e aggiornamento dei documenti.

Circolare con il pannello sostitutivo oltre i 15 giorni comporta il rischio di una nuova sanzione, anche in questo caso compresa tra 87 e 344 euro. In un controllo, la data della denuncia fa fede. Meglio quindi segnarsi subito la scadenza, magari sul telefono o tra i documenti del veicolo: una piccola attenzione che può evitare una multa e, soprattutto, un rientro complicato.

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