Covid-19 brutte notizie per i viaggiatori dalla Commissione Europea

Il trasporto aereo è stato stravolto a causa della pandemia di Covid-19: la Commissione Europea che si sta occupando di regolamentare la situazione, soprattutto in ordine al tema risarcimento del viaggiatore, pare remare contro i viaggiatori.

Aereo
(Getty Images)

Ora è compito della Commissione Europea cercare di comprendere quali saranno i provvedimenti da adottare in tema di trasporto aereo. Ed infatti, numerosi sono i viaggiatori che in questo momento si stanno chiedendo come comportarsi considerata l’emergenza. In particolare, in tema di risarcimento dei costi affrontati per acquistare titoli di viaggio che per volontà propria o per disposizioni di legge non potrà spendere.

L’Ue fa presente che esiste un regolamento sui diritti del passeggero, il 261/2004, ma che vale in condizioni di normalità, per l’emergenza servono nuove ed ulteriori disposizioni.

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Covid-19, la Commissione Europea sul trasporto aereo: problemi per risarcimento e rimborso ai viaggiatori

Ad oggi tutta l’Europa è blindata. Il traffico aereo è pressoché bloccato in tutti i Paesi. Una problematica che affligge non solo le compagnie ma anche i viaggiatori che tempo addietro avevano acquistato biglietti aerei. Diversamente dall’Italia, riporta La Repubblica, l’Unione Europea pare avere norme che vanno più a discapito del viaggiatore ed a vantaggio delle compagnie. Di questo ne è consapevole. Per tale ragione ha spiegato che bisognerà trovare nuove linee guida per tutelare entrambe le parti in causa.

Quanto ai rimborsi, nulla quaestio, sono dovuti. Tuttavia per l’Ue dovrebbe procedersi come segue: se viene cancellato il volo di ritorno, quello di andata sarà rimborsato se e solo se è l’acquisto è stato effettuato nel corso della stessa prenotazione del primo. Se, invece, si tratta di prenotazioni differenti allora la compagnia non dovrà risarcire alcunché.

In molte sono, riporta La Repubblica, le compagnie che ad oggi stanno offrendo dei buoni di pari importo al biglietto acquistato che potrà essere speso successivamente per prenotare un altro volo. Ma non sembra essere una soluzione ragionevole. Come anche quella di reindirizzare il passeggero al primo volo disponibile che per ovvie ragione potrebbe slittare anche ad una distanza di più di 10 giorni.

Il risarcimento, invece, segue un’altra strada. Stando a quanto previsto dal regolamento 261/2004 il viaggiatore, riporta La Repubblica, va risarcito se il volo parte ma dopo tre ore rispetto al previsto; se il volo è cancellato con un preavviso inferiore alle due settimane; se il motivo per il quale è stato cancellato è imputabile alla compagnia aerea.

Le nuove linee guida europee parlano di una deroga. Se gli Stati vietano la circolazione si parla di circostanze eccezionali perciò la compagnia non dovrà alcun risarcimento. Identica circostanza se la compagnia cancella con poco preavviso un volo che sa vuoto o con pochi passeggeri. Anche in questo caso nulla sarebbe dovuto. Esattamente una soluzione opposta rispetto a quella fornita dall’ Enac. Stando a quanto riferisce La Repubblica, l’autorità italiana avrebbe previsto che “per i voli cancellati per motivi economici/commerciali in presenza di aeroporti aperti e senza nessuna restrizione verso il paese di destinazione trova piena applicazione il regolamento 261/2004”. La conseguenza diretta è che il viaggiatore potrà chiedere il risarcimento.

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