Nuovo DPCM e Autoscuole, gli esami per la patente, cosa cambia con il decreto

Nessuna restrizione per le autoscuole dopo il nuovo DPCM approvato dal governo e valido fino al prossimo 24 novembre.

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Guida auto (Foto: Pixabay)

L’ultimo DPCM approvato dal governo e annunciato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sta facendo discutere. Le categorie che sono soggette a chiusura o restrizione negli orari non nascondono la loro preoccupazione, visto che stavano provando a riprendersi dopo un anno decisamente difficile. Il provvedimento, che sarà valido fino al 24 novembre, non colpirà però le autoscuole, un altro settore in profonda sofferenza soprattutto per le proroghe che sono state concesse per i rinnovi delle patente.

Chi non è ancora in possesso della licenza di guida e stava effettuando il percorso necessario per conseguirla non subirà però problemi da questo punto di vista. Le sedi di autoscuole e Motorizzazione resteranno infatti aperte in tutto il territorio naziomale.

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Autoscuole, come cambiano esami (da Pixabay)

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Nuovo DPCM e autoscuole: cosa cambia con il provvedimento governativo

Il testo del provvedimento chiarisce ogni possibile dubbio a riguardo. Qui si sottolinea infatti come siano consentiti corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della Motorizzazione civile e dalle autoscuole. Non subiscono alcuna modifica nemmeno i corsi er l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione. Lo stesso discorso vale per i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

Il Ministero ha comunque voluto lavorare anche in via preventiva, cosa non fatta in questi mesi in diverso ambiti. Si è precisato infatti come si continuerà a vigilare sulla situazione e a correre ai ripari nel caso in cui dovesse esserci un nuovo incremento nei contagi. Qualora questo dovesse succedere, “è disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi nel territorio regionale. Prevista inoltre la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove” – conclude il provvedimento.

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